Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato istitutivo dell'Unione europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.
      2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio è compreso nelle fasce costiere di cui al comma 1.